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La commissione di cui all'articolo precedente e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta: da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno, incaricato delle funzioni di direttore generale; da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi; da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art90 · fonte su Normattiva