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I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento del nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni e al personale permanente che ha avuto le attribuzioni di sottufficiale con l'autorizzazione a fregiarsi di distintivo del grado per almeno dieci anni. I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3ª classe. ((Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di maresciallo di terza classe permanente sono conferiti mediante concorsi per titoli ai brigadieri permanenti in possesso del requisito di idoneita' all'avanzamento al grado superiore acquisito nell'ultimo concorso espletato a norma della legge 27 dicembre 1941, n. 1570)).

Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art91 · fonte su Normattiva