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Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga della indennita' di servizio speciale e dell'indennita' di servizio antincendi derivante dalla prima applicazione della presente legge risulti inferiore a quello mensile corrisposto agli stessi titoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta, la differenza e' conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio o paga a qualsiasi titolo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
