Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 1 — Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria

E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2023

    Altra decisione
    6 marzo 2023

    ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica. Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 marzo 202…

    Art. 3 cost. · Art. 55 c.p.p. · Art. 56 c.p.p. · Art. 54 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Sentenza n. 33/2023

    Questione infondata
    28 febbraio 2023

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Puglia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti per il personale a ordinamento militare, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La disposizione censurata - che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della legge di bilancio n. 234 del 2021, si applica solo ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2022, poiché da quella data la novella estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile quanto previsto per il personale militare - non determina un'ingiustificata disparità di trattamento. Il più favorevole trattamento riservato al personale militare - quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema c.d. misto della riforma del 1995, nell'interpretazione accolta dalle sez. riunite della Corte dei conti - non può infatti assurgere a tertium comparationis , idoneo a implicare la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc ) della normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria. Va pertanto rimarcata la distinzione, quanto al trattamento pensionistico, tra il personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare, come risulta dal d.P.R. n. 1092 del 1973, che li distingue nettamente, salvo che nelle disposizioni generali, stabilendo un trattamento pensionistico più favorevole per quello militare, in ragione della base pensionabile più elevata (44% in luogo di 35%), che il dipendente ottiene al compimento dell'età minima pensionabile. Né la riconosciuta specificità del ruolo delle Forze di polizia, estesa a tutto il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, con generale esclusione del personale a ordinamento civile, ridonda in violazione del principio di eguaglianza, stante l'ampia discrezionalità del legislatore in materia, esercitata in un più generale contesto in cui compete al legislatore, pur nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti. ( Precedenti: S. 270/2022 - mass. 45187; S. 214/2022 - mass. 45065; S. 120/2018 - mass. 40506; S. 20/2018 - mass. 39784; S. 259/2017 - mass. 40562 ; S. 202/2008 - mass. 32551; O. 168/1995 - mass. 21424 ; O. 847/1988 - mass. 13770 ).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art1 · fonte su Normattiva