Art. 26 — Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale
Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 2, della legge 2 aprile 1968, n. 408. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianita' con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che e' istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 gia' transitati nella carriera di sottufficiale. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773 da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108. Pari numero di posti e' lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, gia' transitato nella carriera di sottufficiale. Il personale di cui al comma 1 gia' cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, puo' essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilita', previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda puo' essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non puo' svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.
Testo vigente dal 27 dicembre 1990
