Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 29 — Regolamento di servizio

Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

  • a)le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonche' quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni;
  • b)le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 468/1997

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente non spiega in base a quale 'iter' logico abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508, tenuto conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso impugnato - datato 8 maggio 1993 - è posteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, introdotto dal d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il cui art. 5, che ridefinisce i requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, è sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come il medesimo giudice avverte; e considerato altresì che l'art. 1, comma 3, del d.l. 29 gennaio 1992, n. 36, al quale fa rinvio anche l'art. 17, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 disponeva bensì che l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria avvenisse, in via transitoria, seguendo le <<procedure>> previste dalla normativa anteriore alla riforma del Corpo, ma non in base ai requisiti richiesti da tale normativa per l'assunzione. red.: G. Leo

    Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 29 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art29 · fonte su Normattiva