Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 33 — Personale dei provveditorati regionali
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A ciascun provveditorato regionale e' preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 23 giugno 2000
