Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente: "Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o piu' province". Il secondo comma dell'articolo 56 e' abrogato.
Testo vigente dal 13 agosto 1982
