Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina. L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. 910 I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.910
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 13 dicembre 1999, n. 474
9Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, nel modificare l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato."
Decreto 23 gennaio 2001
10Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, che a sua volta modificava l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, e' raddoppiato".
Testo vigente dal 15 febbraio 2001
