[1]Le disposizioni del presente Ordinamento, ove non sia stabilita una diversa decorrenza, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI - CIANO - TERUZZI
[6]Visto:
[7](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[8]MUSSOLINI
Testo vigente dal 4 aprile 1941
