[1]La pensione dovuta agli insegnanti cessati dal servizio dal giorno dell'entrata in vigore del presente Ordinamento fino al 30 settembre 1941-XIX, alle loro vedove ed ai loro orfani, non puo' essere inferiore a quella che sarebbe stata liquidata secondo le norme del Testo Unico 23 marzo 1931-IX, n. 707 e le successive aggiunte e modificazioni, con l'aumento di cui al precedente articolo 118.

[2]La pensione stessa non puo' superare lo stipendio ed altri assegni annui utili a pensione goduti dall'insegnante in applicazione della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art119 · fonte del testo