Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 103 — Organizzazione dei servizi
I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie curano, sotto la sorveglianza dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, l'organizzazione degli uffici di cancelleria e segreteria dipendenti, ai fini del regolare funzionamento dei servizi.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
