Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicita' degli atti; cura l'attivita' di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni. ((Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica. I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero)). Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Testo vigente dal 27 maggio 1984

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