La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'incolpato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio, incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni e' fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono aver luogo nelle forme previste nei due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato e' addetto.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art130 · fonte su Normattiva