Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi all'incolpato lo dichiara nella deliberazione. Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata e' estesa dal relatore o da altro componente della Commissione, ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e copia del verbale della trattazione orale, e trasmessa, entro venti giorni dalla data della stessa deliberazione, all'ufficio del personale. IL Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole. Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 130.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art141 · fonte su Normattiva