Art. 160 — Osservanza della via gerarchica
L'impiegato ha il dovere di fare esclusivamente per via gerarchica qualsiasi domanda, nonche' le istanze e le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui e' addetto, sui provvedimenti che e' chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
