Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo devono risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato. Il presidente della Corte di appello, per il personale addetto alle cancellerie, o il procuratore generale, per quello addetto alle segreterie, per rilevanti ragioni puo' autorizzare il funzionario o il dattilografo a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Per il personale addetto al Ministero, alla Corte suprema di cassazione, alla Procura generale presso la stessa Corte e al Tribunale superiore delle acque pubbliche provvedono i rispettivi capi nelle forme indicate nel comma precedente.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art161 · fonte su Normattiva