Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 177 — Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di cancelliere capo di Pretura

Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1234, e negli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, si applicano al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fino a quando vi siano funzionari che nell'ultimo scrutinio siano stati giudicati idonei alla promozione, ma non siamo stati compresi nella graduatoria dei promossi. Nello scrutinio per merito comparativo e' titolo preferenziale la conseguita promozione all'ex grado IX a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneita' o di concorso per esame speciale.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art177 · fonte su Normattiva