Art. 59 — (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo) All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
37Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1970.
Testo vigente dal 8 gennaio 1971, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva