Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 24 — Titoli di precedenza e di preferenza
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero, nel termine stabilito dal bando di concorso, documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
