Espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, la commissione, ove del caso, invita gli aspiranti classificati a parita' di merito ad esibire, a pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 11. La commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva, con decreto, la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente articolo 5. A tal fine i concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati dall'amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 5.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art12 · fonte su Normattiva