Art. 33 — Chiamata agli scrutini agli esami
I funzionari che intendono partecipare agli scrutini debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e dei documenti che ciascuno di essi chieda di aggiungere. Nel caso di promozione da conferirsi per esami almeno le prove scritte devono essere espletate entro il 30 giugno dello stesso anno.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
