Fermo restando quanto previsto dagli articoli 119, 120 e 121 della presente legge, non sono ammessi ai concorsi agli esami e agli scrutini di promozione, i funzionari che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art32 · fonte su Normattiva