Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a cancelliere o segretario di seconda classe e agli esami per lo accesso alla carriera direttiva, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e' valutato per intero, ma per non piu' di quattro anni complessivi. In ogni caso la promozione a cancelliere o segretario di seconda classe non puo' essere conseguita se non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno due anni.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art36 · fonte su Normattiva