((Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianita' di servizio. Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame)).

Testo vigente dal 11 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art35 · fonte su Normattiva