Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 35 — Decorrenza delle promozioni
((Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianita' di servizio. Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame)).
Testo vigente dal 11 agosto 1967
