Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 40 — Promozione a cancelliere di prima classe
La promozione a cancelliere o a segretario di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
