Art. 6 — Attribuzione del personale di dattilografia
Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti. Il capo della cancelleria o segreteria puo' affidare al personale di dattilografia l'adempimento di mansioni di mero ordine, con divieto assoluto di adibirlo, comunque, al compimento di atti per i quali e richiesto l'intervento o la partecipazione del cancelliere o segretario.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
