I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria o segreteria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengano affidati dai superiori gerarchici; possono, temporaneamente, nel solo caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art5 · fonte su Normattiva