Oltre il congedo ordinario possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o espletare prove di esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra, o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Il congedo straordinario e' concesso dal Ministro, che ne stabilisce la durata, in base a rapporto del capo dell'ufficio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art83 · fonte su Normattiva