L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art84 · fonte su Normattiva