L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' e per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'interessato, dal Ministro. Puo' anche essere disposto di ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tal caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi dei posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art88 · fonte su Normattiva