L'impiegato in disponibilita' e' collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui ha diritto:

  • 1)qualora allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilita' non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 97 o trasferito ad altra Amministrazione ai sensi dell'art. 96;
  • 2)qualora non riassuma servizio nel posto in cui sia stato richiamato ai sensi dell'art. 97 o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito ai sensi dell'art. 96 o al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 98. La destinazione a servizio temporaneo prevista dall'art. 98 sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal numero uno del presente articolo.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art99 · fonte su Normattiva