Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 180 — Concorsi per dattilografi. - Prova pratica Amanuensi - Voto supplementare

Nei concorsi per la nomina a dattilografo ai candidati che dimostrino, a mezzo di certificazione dei competenti uffici giudiziari, di aver prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, deve essere assegnato - in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica - un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio. La disposizione precedente si applica anche ai concorsi in svolgimento, per i quali - alla data di entrata in vigore della presente legge - non sia stata approvata la graduatoria. Se alla data di entrata in vigore del presente ordinamento si trova in espletamento un concorso per dattilografo, e non sia stata ancora iniziata la prova pratica, la stessa sara' effettuata con l'osservanza delle norme del presente ordinamento.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art180 · fonte su Normattiva