Ordinamento del Regio esercito
Art. 25 — Distretti militari
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[1]I distretti militari sono cento.
[2]Ai distretti militari sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle armi e corpi rispettivi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
