Ordinamento del Regio esercito

Art. 43 — Circoscrizione militare territoriale

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[1]La circoscrizione militare territoriale e' fissata per decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

[2]Hanno giurisdizione territoriale i Comandi di corpo d'armata, il Comando militare della Sicilia, il Comando militare della Sardegna, i Comandi di divisione, le Direzioni e sezioni di artiglieria, i Comandi del genio, i distretti militari, le Direzioni di sanita' e di commissariato ed i Tribunali militari.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art43 · fonte del testo