Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

[2]La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, e' alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale e' alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.

[3]Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale e' stabilita da altre disposizioni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art1 · fonte del testo