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[1]Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.
[2]La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, e' alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale e' alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.
[3]Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale e' stabilita da altre disposizioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
