Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata sono compresi negli organici di cui all'art. Gli ufficiali superiori ed inferiori assegnati alla guardia alla frontiera sono compresi negli organici degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.
[2]La ripartizione del personale fra i vari enti della guardia alla frontiera e' stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
