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[1]((Il servizio di commissariato comprende:
- 1)una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;
- 2)due ispettorati di commissariato di zona;
- 3)diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;
- 4)diciotto compagnie di sussistenza;
- 5)stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.
[2]Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1942, n. 104
3La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010
