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[1]((Il servizio di commissariato comprende:

  • 1)una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;
  • 2)due ispettorati di commissariato di zona;
  • 3)diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;
  • 4)diciotto compagnie di sussistenza;
  • 5)stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

[2]Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1942, n. 104

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La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942. 9 parole tolte, 17 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 1°aggiunto: 1) una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;

aggiunto: 2) due ispettorati di commissariato di zona;

tolto: 2°aggiunto: 3) diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

tolto: 3°aggiunto: 4) diciotto compagnie di sussistenza;

tolto: 4°aggiunto: 5) stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto Reale, su tolto: preposta del Ministro) aggiunto: proposta del Ministro per la guerra, tolto: di concerto aggiunto: d'intesa con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 gennaio 1942, n. 104

    La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art24 · fonte del testo