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La suddivisione delle varie armi, unita' o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nella presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art38 · fonte del testo