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La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi e' stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art39 · fonte del testo