Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministro per la guerra ha facolta' di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.
tolto: Allo scadere del periodo di servizio di un anno, l'ufficiale puo' chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.
tolto: L'ufficiale che abbia compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parita' di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nei concorsi banditi dall'amministrazione centrale della guerra, nonche' alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'articolo 1 del medesimo Regio decreto-legge.
tolto: Gli ufficiali trattenuti a mente del presente articolo sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art43 · fonte del testo