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[1]Il Ministro per la guerra e' autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940-XVIII.

[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo.

[3]Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1° febbraio 1939-XVII al 31 dicembre 1939, anno XVIII.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art47 · fonte del testo