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[1]Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui organico e' di 150 sottotenenti maestri di scherma, e' ad esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori immissioni.

[2]In corrispondenza delle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a disposizione del Ministero della guerra altrettanti insegnanti diplomati presso la Regia accademia fascista di educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del ruolo della Gioventu' italiana del Littorio.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art49 · fonte del testo