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In situazioni di necessita', qualora l'interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della navigazione, deve comunque essere garantita la continuita' dell'attivita' operativa. A tal fine gli alti comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato. Qualora la situazione numerica dei faristi presenti nella reggenza dei segnalamenti non consenta di assicurare la continuita' del servizio per periodi di limitata durata, il comando di zona dei fari puo':
- a)disporre l'invio di personale civile da altra sede o di personale militare addestrato per interventi in situazioni di necessita';
- b)affidare la sorveglianza dei segnalamenti alle autorita' marittime locali.
Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010
