Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede:

  • a)all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;
  • b)all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;
  • c)al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-25;131~art2 · fonte su Normattiva