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Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede:
- a)all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;
- b)all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;
- c)al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.
Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010
