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Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

  • a)ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal capo di stato maggiore della Marina nell'ambito della propria competenza istituzionale;
  • b)gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;
  • c)gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.

Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-25;131~art3 · fonte su Normattiva