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L'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita, alle dirette dipendenze dell'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, le seguenti funzioni di carattere tecnico e logistico relative all'intera rete nazionale dei segnalamenti:

  • a)attuare la programmazione degli interventi tecnici sui materiali e le apparecchiature, sulla base della pianificazione di ammodernamento e rinnovamento predisposta dall'ispettorato;
  • b)eseguire le verifiche periodiche, le manutenzioni e le riparazioni dei segnalamenti, nel caso in cui le stesse non possano essere effettuate con i mezzi a disposizione dei comandi di zona dei fari;
  • c)gestire i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;
  • d)realizzare, secondo le direttive dell'ispettorato, studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della segnaletica marittima;
  • e)svolgere corsi di formazione professionale del personale civile dei fari in prova e attivita' didattica di aggiornamento del personale in servizio. L'ufficio e' retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore. L'ufficio dispone di una officina di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, prove e collaudi, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del materiale del servizio.

Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-25;131~art7 · fonte su Normattiva