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I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina militare con dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, provvedendo a:

  • a)eseguire, con i mezzi a propria disposizione o con la collaborazione dell'ufficio tecnico dei fari, le verifiche periodiche, le riparazioni e le manutenzioni dei segnalamenti;
  • b)informare tempestivamente gli organi superiori competenti sullo stato di affidamento della segnaletica marittima;
  • c)attuare le predisposizioni necessarie per fronteggiare, in situazioni di necessita', secondo quanto disposto nell'articolo 10, le esigenze del servizio;
  • d)fornire ad enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica. Ciascun comando di zona e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-25;131~art8 · fonte su Normattiva