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Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:
- a)assicurare il funzionamento degli apparati di uno o piu' fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuita' operativa del servizio di segnalamento;
- b)eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;
- c)provvedere alla conservazione ed alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
- d)impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi. Il farista con maggiore anzianita' di ruolo, in servizio presso ciascuna reggenza, assume l'incarico di reggente. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza puo' essere affidata alle autorita' marittime locali. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.
Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010
