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Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei "Antisom", spettano rispettivamente la indennita' mensile normale di aeronavigazione e l'indennita' mensile di volo previste per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e per gli specialisti dell'Aeronautica militare dal decreto - legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata. Le suddette indennita' sono corrisposte con l'osservanza delle condizioni e modalita' stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Al personale della Marina militare indicato nel primo comma sono estese le norme che regolano l'attivita' di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010
